Sez. 2, Sentenza n. 12803 del 09/04/2001 Ud. (dep. 19/03/2003) Rv. 226424 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Processo con pluralità di imputati - Riforma della sentenza solo per alcuni imputati - Competenza generale della Corte d'appello - Sussistenza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
In materia di esecuzione, qualora, a seguito di ricorso per cassazione, sia stata adottata una pronuncia di annullamento con rinvio, il giudice dell'esecuzione va individuato in quello di rinvio. Conseguentemente, anche nei processi con pluralità di imputati, qualora la pronunzia di secondo grado venga riformata soltanto nei confronti di taluni imputati o per alcuni reati, il giudice di rinvio esercita la potestas in sede esecutiva anche per quegli imputati la cui posizione sia stata definita senza possibilità di nuovo esame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)