Sez. 3 - , Sentenza n. 53980 del 16/07/2018 Ud. (dep. 03/12/2018) Rv. 274564 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati in materia di Iva – Quantificazione della base imponibile – Costi sostenuti – Fatture – Necessità – Sussistenza - Reati concernenti le imposte dirette – Allegazione documentale – Necessità – Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Ai fini della configurabilità dei reati in materia di Iva, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi non documentati, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nelle ipotesi di reati concernenti le imposte dirette. (In motivazione la Corte ha precisato che l'Iva è collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale, che prevede la tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali, a nulla rilevando l'eventuale sussistenza di costi effettivi non registrati che, invece, possono essere considerati con riferimento alle imposte dirette, non vincolate al rispetto di stringenti oneri documentali).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)