Sez. 3, Sentenza n. 26238 del 30/06/2026 Ud. (dep. 13/07/2026) Rv. 290196-01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati in materia di IVA - Quantificazione della base imponibile - Costi sostenuti - Documentazione e registrazione - Necessità - Sussistenza - Reati concernenti le imposte dirette - Allegazione documentale - Necessità - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Ai fini della configurabilità dei delitti in materia di IVA, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve essere effettuata sulla base dei soli costi effettivamente documentati, atteso che l'imposta sul valore aggiunto è collocata in un sistema chiuso, di rilevanza sovranazionale, che prevede la tracciabilità delle fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali, nel quale non hanno alcun rilievo i costi effettivi non registrati, che, al contrario, possono essere presi in considerazione ai fini dell'accertamento dei delitti di evasione delle imposte dirette, non vincolate al rispetto di stringenti oneri documentali.
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 1 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)