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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 9 febbraio 1984, causa 284/82

Decisione
decisa il 1984-02-09
ECLI
ECLI:EU:C:1984:47

Epigrafe

Nella causa 284/82, Acciaierie e ferriere Busseni Spa, in amministrazione controllata, con sede in Nave (Brescia, Italia), in persona dell'amministratore unico Maurizio Busseni, con gli avvocati Fabrizio Massoni, Gino Alberto Bergmann e Gerolamo Pellicano, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. André Elvinger, 15, Côte d'Eich, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sergio Fabro, in qualità d'agente, con domicilio eletto presso il sig. Oreste Montalto, entrambi membri dell'ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto l'annullamento della decisione individuale della Commissione 13 agosto 1982 che ha inflitto un'ammenda alla ricorrente, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori K. Bahlmann, presidente di Sezione, P. Pescatore e O. Due, giudici, avvocato generale: G. Reischl cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi ed argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti

paragrafo 1
Di fronte ad una situazione di crisi manifesta del mercato dell'acciaio ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA, la Commissione adottava la decisione generale 31 ottobre 1980, n. 2794 (GU L 291, pag. 1), emendata dalla decisione n. 3333/80 (GU L 349, pag. 21), che stabilisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica.
paragrafo 2
A norma degli artt. 2-4 di detta decisione, la Commissione fissa per ciascuna impresa quote trimestrali di produzione per l'acciaio grezzo e per i quattro gruppi di prodotti laminati, l'ultimo dei quali riguarda i prodotti di cui trattasi nella presente causa. Le quote vengono calcolate in base alle produzioni di riferimento trimestrali di ciascuna impresa. All'uopo, per ciascuno dei mesi del trimestre considerato, è preso in considerazione lo stesso mese durante il quale nel periodo luglio 1977 - giugno 1980 la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati è stata più alta. I tre mesi così prescelti, che non sono necessariamente consecutivi, costituiscono il periodo di riferimento. Le produzioni di riferimento sono uguali per l'acciaio grezzo e per ciascuno dei quattro gruppi di prodotti laminati, alle rispettive produzioni realizzate durante il periodo di riferimento. Tuttavia, nei casi previsti ai nn. 3, 4 e 5 della decisione generale, la Commissione può, entro certi limiti, aumentare le produzioni di riferimento e, di conseguenza, le quote fissate per le imprese considerate.
paragrafo 3
Inoltre, l'art. 14 della decisione dispone che, qualora le limitazioni della produzione o delle consegne imposte dalla stessa e dalle sue disposizioni d'attuazione implichino per un'impresa difficoltà particolarmente gravi, questa può rivolgersi alla Commissione presentando tutte le debite prove. La Commissione esamina tempestivamente il caso nell'ambito degli scopi perseguiti dalla decisione e, se necessario, adatta alla situazione specifica le disposizioni della stessa.
paragrafo 4
L'art. 9 prevede che alle imprese che superano la loro quota di produzione o la parte di tale quota che, secondo l'art. 7, nn. 2 e 3, può essere consegnata nel mercato comune, la Commissione infligge un'ammenda pari in genere a 75 ECU per tonnellata in eccesso di acciai ordinari ed a 150 ECU per tonnellata in eccesso di acciai speciali.
paragrafo 5
Con lettere 19 dicembre 1980 e 6 aprile 1981, la Commissione comunicava all'impresa Busseni la sua produzione di riferimento e la sua quota di produzione quali risultavano dall'applicazione del tasso di riduzione dell'art. 5 della decisione generale, per il primo ed il secondo trimestre 1981, le cui cifre sono state poi corrette con lettera 1° febbraio 1982. Tale decisione che fissava la quota di produzione non è mai stata impugnata dalla Busseni dinanzi alla Corte.
paragrafo 6
Il 24 aprile ed il 18 maggio 1981, la Busseni chiedeva la modifica della quota per il primo trimestre 1981 senza tuttavia ottenere risposta dalla Commissione.
paragrafo 7
Con lettere 24 novembre 1981 e 4 febbraio 1982, la Commissione contestava alla Busseni superamenti di 4576 tonnellate e di 3476 tonnellate di prodotti del gruppo IV e l'invitava a presentare le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 36 del Trattato CECA. In tali osservazioni, nel telex 9 dicembre 1981 e nelle lettere 17 dicembre 1981 e 19 febbraio 1982, nonché durante il colloquio concesso ai suoi rappresentanti il 26 marzo 1982, la Busseni non negava il superamento della quota in sé, ma la sua entità. In seguito alla suddetta corrispondenza, il superamento di quota per il primo trimestre 1981 veniva ridotto da 4576 tonnellate a 3398 tonnellate. Tuttavia, quale giustificazione del superamento, la Busseni adduceva gravi impegni finanziari e sociali che l'avrebbero costretta a mantenere una maggiore produzione di quella fissatale dalla Commissione. Ritenendo insufficienti gli argomenti della Busseni, la Commissione a norma dell'art. 9 della decisione generale, le infliggeva, con decisione 13 agosto 1982, un'ammenda di 514875 ECU pari a LIT 680289981. La decisione 13 agosto 1982 veniva inviata alla Busseni con lettera 17 agosto 1982, spedita da Bruxelles il 19 agosto 1982 ed il cui avviso di ricevimento era sottoscritto dal destinatario il 26 agosto 1982 a Nave (Italia).
paragrafo 8
Nel frattempo, la Busseni veniva sottoposta al regime di cassa integrazione guadagni, di cui alla legge italiana 12 agosto 1977, n. 675, e a «concordato stragiudi-ziale». Con decreto 23 aprile 1982 del tribunale di Brescia la Busseni veniva ammessa alla procedura di amministrazione controllata.
paragrafo 9
A norma dell'art. 33 del Trattato CECA, la Busseni ha proposto ricorso, spedito da Milano il 22 ottobre 1982 e registrato nella cancelleria della Corte il 25 ottobre 1982, diretto all'annullamento della decisione individuale della Commissione 13 agosto 1982, che le infliggeva l'ammenda per aver superato detta quota o, in subordine, ad una dilazione del pagamento delle sanzioni.

SENTENZA › In fatto › II — Il procedimento e le conclusioni

paragrafo 1
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha invitato la ricorrente e la Commissione a fornire alcune informazioni, che le sono state comunicate con lettere 13 luglio 1983, da parte della ricorrente, e 11 luglio 1983, da parte della Commissione, e vengono riportate più avanti.
paragrafo 2
La Corte ha quindi deciso di passare alla fase orale senza procedere ad altri provvedimenti di istruzione.
paragrafo 3
Con ordinanza 22 giugno 1983, la Corte ha assegnato la causa alla seconda Sezione.
paragrafo 4
La ricorrente conclude nel ricorso che la Corte voglia:
paragrafo 5
«1. previa in via preliminare la sospensione della decisione impugnata, annullare la decisione della Commissione 13 agosto 1982, 2. in subordine, ridurre le sanzioni comminate, 3. in ulteriore subordine, dilazionare i termini di pagamento delle sanzioni, con ogni conseguente pronuncia».
paragrafo 6
La Commissione conclude nel controricorso che la Corte voglia:
paragrafo 7
«1. dichiarare irricevibile il presente ricorso per mancato rispetto dell'art. 39 dello Statuto della Corte di giustizia (CECA); 2. in via subordinata e nel caso di mancato accoglimento dell'eccezione di cui sopra, assolvere la resistente dalle attrici domande; 3. in ogni caso condannare la ricorrente alle spese».
paragrafo 8
La ricorrente conclude nella replica che il ricorso è ricevibile.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
La ricorrente, nel primo mezzo, adduce che le era materialmente impossibile rispettare le quote fissatele dalla Commissione. L'impresa ha incontrato difficoltà eccezionali che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad esaminare tempestivamente il suo caso, a norma dell'art. 14 della decisione generale n. 2794/80. L'impresa ha infatti attraversato un gravissimo periodo di crisi caratterizzata, nel 1977, da una pesante situazione debitoria per circa LIT 19 miliardi, da un massiccio ricorso alla cassa integrazione guadagni, da un sensibile ridimensionamento degli effettivi per giungere, nel 1978, ad un concordato stragiudiziale ed, infine, all'ammissione alla procedura di amministrazione controllata da parte del tribunale di Brescia. In detto periodo la Busseni ha ridotto la sua produzione d'acciaio da 121804 tonnellate nel 1976 a 74446 tonnellate nel 1981, e ciò costituisce una brusca diminuzione della quantità d'acciaio prodotto, situazione che trova conferma nel minore consumo energetico. Tale riduzione della produzione ha comportato l'impossibilità di far fronte alle normali scadenze della gestione dell'attività produttiva, l'impossibilità di assolvere gli impegni del concordato stragiudiziale e l'impossibilità di rispettare gli oneri previdenziali.
paragrafo 2
Col secondo mezzo, la ricorrente assume che non le può essere mosso alcun addebito per aver superato le quote in quanto essa non era in condizione di osservarle senza aggravare irrimediabilmente ed in modo ancora più repentino la propria condizione economica e finanziaria. Essa si trovava quindi «nella più assoluta impossibilità di agire diversamente».
paragrafo 3
Col terzo mezzo, la ricorrente sostiene che il pagamento di una simile ammenda provocherebbe il dissesto finanziario dell'impresa e che non sarebbe quindi in grado di uscire in bonis dalla procedura di amministrazione controllata.
paragrafo 4
La Commissione solleva, anzitutto, l'eccezione di irricevibilità del ricorso. Essa sostiene che la ricorrente non ha osservato il termine per l'impugnazione di un mese dalla notifica della decisione individuale di cui è causa, previsto dall'art. 39 dello Statuto della Corte (CECA) e prorogato nella fattispecie di dieci giorni ai sensi dell'art. 81 del regolamento di procedura della Corte e dell'art. 1, dell'allegato II dello stesso. Infatti, sebbene il ricorso dovesse essere depositato in cancelleria entro il 6 ottobre 1982, esso è pervenuto alla Corte solo il 25 ottobre 1982. Non si può arguire dal fatto che l'impresa era rimasta chiusa dal 17 marzo al 13 settembre 1982, perché messa in cassa integrazione guadagni in applicazione della legge italiana 675/77, che tale chiusura costituisce un caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 39 dello Statuto della Corte. Detta legge non prevede né lo scioglimento della società, né il licenziamento dei dipendenti. Viceversa, l'impresa rimane integra nella sua struttura e conserva la sua personalità giuridica ed è quindi capace di compiere tutti gli atti giuridici necessari, come si desume dalla dichiarazione della prefettura di Brescia dalla quale risulta che la direzione dell'azienda ha trattato con le organizzazioni sindacali per fissare la data di ripresa dell'attività dello stabilimento, mentre questo era ancora in cassa integrazione guadagni.
paragrafo 5
Anche accettando per buona la tesi della ricorrente, il ricorso è stato cionondimeno proposto fuori termine perché, facendo decorrere il termine dal 13 settembre 1982, data di riapertura dell'impresa, il ricorso doveva essere proposto entro il 23 ottobre 1982 mentre lo è stato solo il 25 ottobre 1982.
paragrafo 6
Nel merito, la Commissione si limita a sottolineare che la tesi della ricorrente basata sull'esistenza di difficoltà eccezionali non può escludere la sua responsabilità per aver superato le quote di produzione. Se avesse autorizzato la Busseni a superare le quote per difficoltà di vecchia data, essa avrebbe dovuto farlo anche per un numero notevole di altre imprese, e ciò avrebbe reso inefficace tutto quanto il sistema di quote di produzione. Il criterio del carattere eccezionale delle difficoltà economiche deve avere una base solida per poter essere applicato in un periodo eccezionale.
paragrafo 7
Inoltre, tutte le imprese sono tenute a rispettare il regime delle quote finché la Commissione non abbia ritenuto opportuno applicare le deroghe di cui all'art. 14 della decisione generale. Altrimenti il sistema non avrebbe alcuna efficacia perché nessuno lo rispetterebbe.
paragrafo 8
Per quanto riguarda il pagamento dell'ammenda, gli uffici della Commissione sono sempre stati autorizzati a concedere congrue dilazioni di pagamento alle imprese che dimostrassero di versare in difficoltà economiche. Le istanze della ricorrente non possono pertanto trovare il benché minimo accoglimento dinanzi alla Corte.
paragrafo 9
La ricorrente oppone, nella replica, che l'eccezione d'irricevibilità dedotta dalla Commissione è del tutto infondata. La Busseni è rimasta infatti completamente chiusa, in seguito ad una gravissima crisi aziendale, dal 17 marzo al 13 settembre 1982 e sussistevano quindi le condizioni di «caso fortuito» o di «forza maggiore» previste dall'art. 39 dello Statuto della Corte (CECA) quali esimenti per il mancato rispetto dei termini. Tale articolo non richiede né lo scioglimento della società, né il licenziamento dei dipendenti onde soddisfare le suddette condizioni. Nella fattispecie, la chiusura dell'azienda ha comportato l'accumularsi di sei mesi di posta giacente e ciò ha impedito alla direzione della società di prendere atto della comunicazione della decisione adottata dalla Commissione sino ad almeno 8-10 giorni dopo la riapertura avvenuta il 13 settembre 1982.
paragrafo 10
Anche supponendo che vada tenuto conto solo della data di riapertura, il ricorso è stato proposto nei termini, poiché, ai sensi dell'art. 80 del regolamento di procedura della Corte, il termine di un mese previsto per la proposizione del ricorso cominciava a decorrere il 14 settembre 1982 e scadeva, aggiungendo gli ulteriori 10 giorni di cui all'art. 1 dell'allegato II del regolamento di procedura, il 24 ottobre 1982. Scadendo di domenica, il termine effettivo era il 25 ottobre 1982, data in cui il ricorso è stato registrato nella cancelleria della Corte. Il ricorso è quindi perfettamente ricevibile per quanto riguarda i termini.
paragrafo 11
Nel merito, le difficoltà eccezionali in cui l'impresa si è trovata e soprattutto la situazione d'insolvibilità giustificavano l'applicazione dell'art. 14 della decisione generale da parte della Commissione. Nel fatto che questa, regolarmente richiesta, non ha ritenuto di provvedere in tal senso si configura un ulteriore vizio della decisione impugnata.
paragrafo 12
Inoltre, va revocata l'ammenda ed annullata la decisione anche per il disposto dell'art. 4, n. 5, della decisione generale perché la Commissione, vista la situazione economica dell'impresa, avrebbe dovuto aumentare la produzione di riferimento in modo da raggiungere il totale equivalente alla produzione del trimestre corrispondente dell'anno 1974. In quell'anno la produzione sulla quale sono stati calcolati i prelievi CECA ammontava a circa 180000 tonnellate, mentre la media del triennio di riferimento è stata inferiore a 120000 tonnellate. Risulta quindi una diminuzione di produzione di 60000 tonnellate rispetto al 1974. Di conseguenza, il superamento di 6800 tonnellate contestato alla Busseni verrebbe ampiamente compensato ed assorbito dalla differenza fra le produzioni di riferimento.
paragrafo 13
Nella controreplica la Commissione contesta che le circostanze di fatto quali riferite dalla ricorrente, cioè la chiusura dell'azienda, possano considerarsi costitutive di forza maggiore o di caso fortuito, nozioni definite dalla giurisprudenza della Corte come avvenimenti esterni, non imputabili alla volontà dell'obbligato, quindi imprevedibili sia quanto al verificarsi, che quanto alle loro conseguenze. Infatti, se tale definizione si applica appieno ad una catastrofe naturale o ad uno sciopero, non può certo valere per la presente fattispecie in quanto l'evento è non solo prevedibile, ma sollecitato dalla parte, ed in quanto è evidente che, essendo pienamente in funzione tutte le cariche sociali, è obbligo degli amministratori occuparsi almeno dell'ordinaria amministrazione. Il fatto che gli amministratori non si siano nemmeno preoccupati di esaminare la corrispondenza in arrivo costituisce una macroscopica negligenza da parte della direzione dell'impresa.
paragrafo 14
Infine, l'istituto della cassa integrazione guadagni non toglie la capacità giuridica dell'impresa. Ciò risulta evidente dall'esame della normativa che regola detto istituto, la quale risale al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e, per successive modificazioni, arriva sino alla legge 12 agosto 1977, n. 675, invocata dalla ricorrente.
paragrafo 15
Nel merito, la Commissione rinvia alle osservazioni esposte nel controricorso.

SENTENZA › In fatto › IV — Risposte ai quesiti posti dalla Corte

paragrafo 1
La Corte ha invitato la ricorrente a fornirle i testi relativi alla disciplina che regola la chiusura della sua azienda nonché i testi del concordato stragiudiziale, del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata menzionati nel ricorso e delle eventuali decisioni del tribunale, a seguito dell'ammissione all'amministrazione controllata, inerenti la gestione dell'impresa. La ricorrente ha prodotto alla Corte la sua domanda, presentata il 17 aprile 1982 al tribunale civile e penale di Brescia, sezione fallimentare, ai sensi dell'art. 187 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
paragrafo 2
La Corte ha inoltre invitato la Commissione a fornire chiarimenti in ordine all'importo dell'ammenda inflitta. La Commissione ha precisato, nella risposta, che nel caso di specie è stata fatta applicazione dell'art. 9 della decisione n. 2794/80, secondo il quale l'ammenda ammonta a 75 ECU per ogni tonnellata di superamento. Essa ha però aggiunto che avrebbe dovuto trovare applicazione, in realtà, il secondo comma del predetto art. 9, trattandosi di recidiva (il supero era avvenuto in due trimestri, e cioè il primo ed il secondo trimestre 1981), per cui, secondo l'uso che la Commissione stessa fa del proprio potere discrezionale, l'importo dell'ammenda concernente il supero del secondo trimestre avrebbe dovuto essere aumentato del 10 % trattandosi di impresa a bilancio negativo.

SENTENZA › In fatto › V — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 22 settembre 1983, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. S. Fabro, in qualità di agente, ha svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 17 novembre 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 25 ottobre 1982, la società Acciaierie e ferriere Busseni Spa (in prosieguo: Busseni), con sede in Nave (Italia), ha presentato, in forza dell'art. 36, 2° comma, del Trattato CECA, un ricorso diretto, in primo luogo, all'annullamento della decisione della Commissione 13 agosto 1982, n. C(82) 1191/3, che ha inflitto alla ricorrente una ammenda di 514875 ECU, pari a LIT 680289981, in applicazione dell'art. 58, n. 4, del Trattato CECA e dell'art. 9 della decisione generale della Commissione 31 ottobre 1980, n. 2794/80/CECA «che stabilisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica» (GU L 291, pag. 1), e in secondo luogo, in subordine, alla riduzione dell'importo dell'ammenda e alla concessione di una dilazione di pagamento.
punto 2
La decisione di cui è causa fa riferimento, nella sua motivazione, al fatto che, per il primo ed il secondo trimestre 1981, la Busseni ha superato, rispettivamente di 3398 e 3467 tonnellate, le quote di produzione assegnatele per i prodotti del gruppo IV nell'ambito del regime di quote di produzione di acciaio istituito dalla decisione n. 2794/80. La Commissione ha imposto alla Busseni l'obbligo di pagare l'ammenda nel termine di due mesi dalla notifica della decisione stessa.
punto 3
Detta decisione è stata inviata alla Busseni con lettera 17 agosto 1982 e ricevuta dall'interessata il 26 agosto 1982 nella sua sede sociale a Nave.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

punto 4
La Commissione solleva un'eccezione di irricevibilità nei confronti del ricorso. Essa sostiene al riguardo che la Busseni non avrebbe osservato il termine di un mese dalla data di notifica della decisione di cui è causa, contemplato dall'art. 39 dello Statuto (CECA) della Corte e prorogato di dieci giorni, nella fattispecie, in conformità all'art. 81 del regolamento di procedura della Corte e all'art. 1 del suo allegato II. II ricorso, che avrebbe pertanto dovuto essere presentato alla Corte entro il 6 ottobre 1982, è effettivamente pervenuto solo il 25 ottobre 1982.
punto 5
La Busseni sostiene al contrario che il ricorso è pienamente ricevibile quanto ai termini. Infatti, essa non avrebbe potuto presentare il ricorso nei termini stabiliti in quanto l'impresa sarebbe stata ammessa al regime della cassa integrazione guadagni, sarebbe stata posta, con ordinanza 23 aprile 1982 del tribunale di Brescia, in amministrazione controllata per due anni con la nomina di un commissario giudiziale e sarebbe stata completamente chiusa dal 17 marzo al 13 settembre 1982. Stando così le cose, la direzione della società sarebbe stata impossibilitata a prendere conoscenza della comunicazione della decisione di cui è causa prima di una data che la ricorrente colloca almeno 18 giorni dopo la riapertura, avvenuta il 13 settembre 1982, a causa dell'accumulo di sei mesi di posta.
punto 6
A parere della ricorrente, tale chiusura, coincidente con una gravissima crisi, costituiva un «caso fortuito» o di «forza maggiore» che interrompe il decorso dei termini a norma dell'art. 39, 3° comma, dello Statuto (CECA) della Corte di giustizia.
punto 7
In subordine, la Busseni fa valere che anche nell'ipotesi in cui fosse presa in considerazione solo la data della riapertura, il ricorso dovrebbe considerarsi tempestivo in quanto, a norma dell'art. 80 del regolamento di procedura della Corte, il termine di un mese stabilito per la presentazione del ricorso avrebbe iniziato a decorrere dal 14 settembre 1982 e sarebbe scaduto, tenuto conto degli ulteriori 10 giorni di cui all'art. 1 dell'allegato II del regolamento di procedura, il 24 ottobre 1982. Essendo tale giorno una domenica, il termine sarebbe effettivamente scaduto il 25 ottobre 1982, data in cui il ricorso è stato registrato.
punto 8
Va constatato che il termine di presentazione dei ricorsi riveste un carattere rigido e che può essere prolungato solo in base alle proroghe per la distanza di cui all'art. 39, 2° comma, dello Statuto (CECA) della Corte. Tuttavia, il 3° comma di tale norma dispone che nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere opposta quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
punto 9
Nella fattispecie, in conformità all'art. 33 del Trattato CECA, il termine di presentazione del ricorso era di un mese, oltre alla proroga per la distanza di 10 giorni spettante ai ricorrenti italiani in forza dell'allegato II al regolamento di procedura. Tenuto conto del fatto che la decisione di cui è causa è stata notificata alla ricorrente il 26 agosto 1982 e che, a norma dell'art. 81 del regolamento di procedura, i termini fissati per l'impugnativa di un atto delle istituzioni decorrono dal giorno successivo a quello in cui l'interessato ne ha avuto comunicazione, il termine di presentazione del ricorso era quindi scaduto il 6 ottobre 1982, talché il ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 25 ottobre 1982, era tardivo.
punto 10
La ricevibilità del ricorso dipende quindi esclusivamente dal fatto di stabilire se nella fattispecie ricorressero i presupposti di un caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 39, 3° comma, dello Statuto (CECA) della Corte.
punto 11
Dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che la nozione di forza maggiore riguarda essenzialmente, prescindendo dalle peculiarità dei settori specifici in cui essa viene impiegata, avvenimenti esterni che rendono impossibile il verificarsi dell'evento di cui trattasi. Anche se non presuppone un'impossibilità assoluta, essa richiede tuttavia che si tratti di difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà dell'interessato, e che risultino inevitabili malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso.
punto 12
Va messo in rilievo che, a quanto risulta dagli atti di causa, la chiusura della Busseni non aveva come conseguenza né la sua liquidazione, né la cessazione della responsabilità della direzione per la prosecuzione dell'ordinaria amministrazione. Il fatto che l'impresa sia stata ammessa al regime della cassa integrazione guadagni, che essa sia stata posta, con ordinanza 23 aprile 1982 del tribunale di Brescia, in amministrazione controllata per due anni, che sia stato nominato un commissario giudiziale e che essa abbia compiuto atti di gestione in vista della sua riapertura, provano sufficientemente una rilevante attività in funzione della sua sopravvivenza e della sua conservazione.
punto 13
Di conseguenza va constatato che, nel caso di specie, non ricorrono né difficoltà anormali e inevitabili, né avvenimenti esterni indipendenti dalla volontà della direzione dell'impresa che avrebbero potuto giustificare il mancato spoglio della corrispondenza relativa alla gestione dell'impresa.
punto 14
Ne consegue che la tardiva presentazione del ricorso non è imputabile ad un caso di forza maggiore e che il ricorso è irricevibile.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 15
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1° Il ricorso è respinto. 2° La ricorrente è condannata alle spese.

Firme

Bahlmann Pescatore Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 9 febbraio 1984. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Seconda Sezione K. Bahlmann

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