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Sez. 1, Sentenza n. 11788 del 11/12/1990 (Rv. 470109 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470109-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - LIMITI.*

In tema di divorzio, l'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74, il quale, riformulando l'art. 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, stabilisce che l'abitazione della casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono dopo la maggiore età (così recependo l'istituto dettato dall'art. 155 quarto comma cod. civ. per la separazione, a parte l'innovativa equiparazione fra figli minori e figli maggiorenni ancora conviventi), e poi aggiunge che "in ogni caso, ai fini dell'assegnazione, il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole", si limita ad introdurre, con tale ultima disposizione, concorrenti parametri per le valutazioni del giudice, senza toccare il presupposto del potere di disporre dell'abitazione familiare (in deroga alla proprietà od altro titolo implicante il godimento), costituito dall'esistenza della prole.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)