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Sez. 2, Sentenza n. 8531 del 09/08/1999 (Rv. 529248 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Introduzione nel giudizio di primo grado (fattispecie anteriore alla riforma degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ.) - Condizioni - Accettazione implicita o per comportamenti concludenti - Necessità - Mero protrarsi del silenzio o dell'inerzia a fronte della irrituale domanda avversaria - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529248-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Con riferimento al divieto di introduzione di domanda nuova nel corso del procedimento di primo grado ed in relazione agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 153 del 1990, la mera inerzia o il semplice silenzio serbato dalla parte in ordine alla domanda nuova introdotta da controparte non può configurarsi come accettazione del contraddittorio sul punto, essendo invece a tal fine necessaria una accettazione esplicita o, quanto meno, un'accettazione implicita intrinsecatasi in un comportamento concludente, quale, ad esempio, l'aver controdedotto nel merito senza nulla eccepire in ordine alla ritualità della domanda stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)