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Sez. L, Sentenza n. 2460 del 04/03/2000 (Rv. 534584 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE | Controversia sulla debenza di contributi previdenziali pretesi dall'INPS in relazione al rapporto di lavoro dei collaboratori di un'agenzia ippica - Accertamento in primo grado della natura autonoma e non subordinata del rapporto - Modifica in appello della domanda dell'INPS nel senso del riconoscimento degli obblighi contributivi derivanti da rapporto autonomo - Inammissibilità - Mero silenzio della controparte al momento della proposizione della nuova domanda - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534584-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE

Nel caso di controversia sulla debenza di contributi previdenziali pretesi dall'INPS in relazione al rapporto di lavoro dei collaboratori di un'agenzia ippica e di accertamento giudiziale della natura autonoma e non subordinata di tali rapporti lavorativi, è inammissibile in sede di appello, ex art. 420 e 437 cod. proc. civ., la domanda dell'INPS intesa al riconoscimento degli obblighi contributivi derivanti da rapporto autonomo; né assume rilievo il mero silenzio osservato dalla controparte al momento della proposizione di tale irrituale domanda, non potendosi configurare nel mero silenzio un'accettazione anche implicita del contraddittorio.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1986 num. 1006, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)