diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11508 del 16/11/1998 (Rv. 520706 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Introduzione nel corso del giudizio di primo grado (fattispecie anteriore alla riforma degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. di cui alla L. 353/90) - Divieto - Violazione - Rilevabilità di ufficio - Limiti - Accettazione del contraddittorio o comportamento concludente della controparte - Apprezzamento della concludenza del comportamento da parte del giudice - Criteri - Indagine approfondita sulla significatività ed univocità degli atti di parte - Necessità - Mero protrarsi dell'inerzia o del silenzio di quest'ultima anche in sede di precisazione delle conclusioni - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520706-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Il divieto di introdurre nuove domande nel corso del giudizio di primo grado (con riguardo ai procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995, per i quali trovano applicazione le norme di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella di cui alla L. 353/90), posto a tutela della parte destinataria della domanda stessa, non è sanzionabile, pur nella sua rilevabilità d'ufficio, in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte interessata consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio ovvero in un comportamento concludente che ne implichi ineludibilmente l'accettazione. L'apprezzamento della concludenza di tale comportamento va compiuto dal giudice attraverso una seria ed approfondita indagine circa la significatività ed univocità dello stesso, senza che possa assumere rilievo il semplice protrarsi del difetto di reazione alla domanda nuova, e senza che possa attribuirsi valore indicativo al mero silenzio della parte interessata in sede di precisazione delle conclusioni (qualora la domanda nuova sia in tal sede proposta), sia essa presente o meno in tale udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)