Sez. 2, Sentenza n. 194 del 29/01/1970 (Rv. 344988 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE - DOMANDA ORIGINARIA CONCERNENTE LE PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE - PRECISAZIONE IN APPELLO DEL SINGOLO BENE CONDOMINIALE - NOVITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE - DOMANDA ORIGINARIA CONCERNENTE LE PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE - PRECISAZIONE IN APPELLO DEL SINGOLO BENE CONDOMINIALE - NOVITA - ESCLUSIONE.*
Una domanda in tanto puo considerarsi nuova in grado di appello, e pertanto, inammissibile, in quanto sia fondata su una situazione materiale e giuridica diversa da quella prospettata in primo grado e tenda ad un risultato pratico e giuridico diverso da quello richiesto con la domanda originaria pertanto, non costituisce domanda nuova la precisazione del singolo bene condominiale rispetto a quella formulata nell'atto introduttivo e concernente le parti comuni dell'edificio condominiale. (sulla prima parte V da ultimo 3528-69 massima 34369' 1660-69 massima 340605).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)