Sez. 2, Sentenza n. 1568 del 01/06/1974 (Rv. 369728 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE.*
Una domanda e da considerare nuova e come tale improponibile per la prima volta nel giudizio di appello, quando sia fondata su una situazione materiale e giuridica diversa da quella prospettata in primo grado e tenda ad un risultato pratico e giuridico che non rientra tra le finalita proprie della domanda originariamente proposta. (V 3117'72, mass n 360898; 194'70, mass n 344988).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)