Sez. 1, Sentenza n. 11791 del 29/11/1993 (Rv. 484525 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Maggior danno correlato al deprezzamento della moneta - Risarcimento - Domanda - Formulazione nel corso del giudizio - Inammissibilità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
Nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennità di espropriazione, la quale ha natura di debito di valuta, mentre gli interessi, aventi natura corrispettiva o compensativa, fanno parte "naturaliter" del credito da indennità e pertanto possono essere chiesti anche nel corso del procedimento di primo o unico grado, analoga possibilità deve essere esclusa con riguardo all'istanza di risarcimento del maggior danno correlato al deprezzamento della moneta, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., poiché essa integra una domanda autonoma, fondata su una propria diversa causa petendi (colpa del debitore, esistenza in concreto del maggior danno), richiedente una diversa indagine di fatto, e pertanto, ove non formulata con l'atto introduttivo, detta domanda, non è proponibile successivamente nel corso del giudizio, salvo che dalla controparte sia accettato, espressamente o tacitamente, il contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)