Sez. 1, Sentenza n. 9665 del 03/10/1997 (Rv. 508517 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Maggior danno per la svalutazione monetaria - Risarcimento - Domanda - Formulazione nel corso del giudizio - Inammissibilità - Giudizio di rinvio - Estensione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Posto che la domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria integra una domanda autonoma rispetto a quella avente ad oggetto gli interessi moratori, e presuppone una specifica istanza da formulare nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, è inammissibile la domanda di rivalutazione del credito da indennità di esproprio avanzata per la prima volta in sede di conclusioni nel giudizio di rinvio, attesa la natura di debito di valuta dell'indennità di esproprio, e non di debito di valore, dovendosene escludere il carattere integralmente risarcitorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)