Sez. L, Sentenza n. 7683 del 13/07/1995 (Rv. 493281 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO | Domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Proposizione specifica in primo grado - Necessità - Proposizione per la prima volta in appello sia pure limitatamente al danno maturato successivamente alla prima sentenza - Inammissibilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, la parte che intende ottenere, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., un ristoro superiore all'importo degli interessi legali deve formulare una specifica domanda, poiché la richiesta introduce nel processo fatti e temi di indagine diversi e ulteriori rispetto a quella relativa ai soli interessi moratori. Nè la domanda, se omessa in primo grado, può essere proposta per la prima volta in appello, neanche per richiedere soltanto la liquidazione dei danni maturati successivamente alla sentenza di primo grado, atteso che l'art. 345, seconda parte del primo comma, cod. proc. civ. consente di domandare il risarcimento del danno sofferto dopo la sentenza impugnata nel solo caso in cui quello precedente sia stato chiesto in primo grado, presupponendo la deroga al divieto di domanda nuova in appello che si tratti di uno sviluppo logico di una domanda già proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 1, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)