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Sez. 2, Sentenza n. 1430 del 06/03/1982 (Rv. 419261 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - AZIONE DIRETTA A FAR VALERE IL DIRITTO DI PROPRIETÀ SU UN BENE E AD OTTENERNE LA RESTITUZIONE - ECCEZIONE DI USUCAPIONE DA PARTE DEL CONVENUTO - PROPOSIZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419261-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - AZIONE DIRETTA A FAR VALERE IL DIRITTO DI PROPRIETÀ SU UN BENE E AD OTTENERNE LA RESTITUZIONE - ECCEZIONE DI USUCAPIONE DA PARTE DEL CONVENUTO - PROPOSIZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Il convenuto con Azione a far valere il diritto di proprietà su un bene e ad ottenerne la restituzione può opporre per la prima volta in appello l'usucapione di detto bene unicamente al fine di conseguire il rigetto della pretesa avversaria, ossia in via di eccezione riconvenzionale, come tale proponibile per la prima volta in Sede di gravame, e non anche allo scopo di chiedere una pronunzia che accerti e dichiari il suo diritto dominicale, per intervenuta usucapione, con efficacia di giudicato nei confronti della controparte, configurando siffatta richiesta una domanda nuova, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 cod. proc. civ.. (V 2805/81, mass n 413489; (V 4622/79, mass n 401144; (V 4056/78, mass n 393661; (V 4739/77, mass n 388353).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)