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Sez. L, Sentenza n. 199 del 05/01/2011 (Rv. 615970 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Controversie soggette al rito del lavoro - Oggetto del giudizio di cassazione - Risarcimento del danno da mancata retribuzione - Giudizio di rinvio - Risarcimento del danno previdenziale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615970-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

In tema di controversie soggette al rito del lavoro, la sentenza di cassazione con rinvio avente ad oggetto soltanto il danno da mancata retribuzione vincola il giudice di rinvio, che non può provvedere al risarcimento del "danno pensionistico" derivante dall'omissione contributiva relativa alle retribuzioni non corrisposte, ai sensi sia dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., che impone al giudice di uniformarsi a quanto stabilito dal S.C., sia dell'art. 394, secondo comma, cod. proc. civ., che limita la posizione delle parti a quella già definita nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)