Sez. 3, Sentenza n. 15952 del 13/07/2006 (Rv. 591562 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Presupposti di fatto del principio di diritto enunciato - Vincolatività - Effetti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
La sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Pertanto, i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il "thema decidendum", prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione. (Nella specie, relativa a contratto di locazione, la prima sentenza d'appello aveva stabilito che parte locatrice aveva assunto l'impegno di eliminare le infiltrazioni derivanti dal terrazzo che rendevano inagibile l'appartamento, ma aveva escluso la risoluzione per inadempimento perché la locatrice aveva vanamente richiesto all'amministrazione condominiale di intervenire sul terrazzo. La seconda sentenza d'appello, avendo confermato la prima decisione sull'assunto che la locatrice non si era obbligata ad eseguire le riparazioni del terrazzo e che il conduttore non le aveva pretese è stata cassata dalla Suprema Corte, in quanto aveva disconosciuto l'esistenza dell'emissione dell'obbligo di ringraziare, costituente presupposto della precedente cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)