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Sez. L, Sentenza n. 7761 del 03/04/2006 (Rv. 590089 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Domande non oggetto del giudizio di cassazione - Proponibilità - Limiti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590089-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

Poiché il giudizio di rinvio è a cognizione limitata, in quanto il "thema decidendum" è predeterminato nella precedente fase del processo nell'ambito dei capi della sentenza cassati o da essi dipendenti, il giudice di rinvio non può conoscere di una domanda che, pur non essendo nuova, non sia stata oggetto del ricorso per cassazione. (Nella specie, il giudice di rinvio, che doveva decidere in ordine alla contestata revisione della rendita per miglioramento e non già in ordine ad un ipotetico errore dell'INAIL, ha dato ingresso ad una domanda nuova con la quale si chiedeva il mantenimento del trattamento previdenziale per essersi verificato errore non più rettificabile per decorso del termine decennale di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 38 del 2000. La S.C. ha cassato con rinvio, invitando il nuovo giudice di rinvio a valutare anche se il comportamento dell'INAIL - che aveva provveduto a ripristinare la prestazione previdenziale in favore del ricorrente, alla stregua del terzo comma dell'art. 9 del citato d.lgs. n. 38, nell'importo cristallizzato, avesse il significato di rinuncia dell' istituto tale da far venire meno l'interesse del ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Decreto Legisl. 23/03/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)