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Sez. L, Sentenza n. 1550 del 13/03/1979 (Rv. 397894 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RETRIBUZIONE IN RELAZIONE ALLA QUALIFICA DI LAVORATORE SUBORDINATO.*
Stato
decisa il 1979-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397894-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RETRIBUZIONE IN RELAZIONE ALLA QUALIFICA DI LAVORATORE SUBORDINATO.*

Costituisce domanda nuova improponibile in appello la deduzione di una nuova causa petendi la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze e situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'Azione ed i termini della controversia. (nella specie, in applicazione del suesposto principio, la suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto improponibile in appello, ex art 345 cod proc civ, la domanda tendente ad ottenere differenze retributive sulla base della qualifica attribuita dal datore di lavoro, mentre in primo grado il lavoratore aveva richiesto tali differenze allegando il proprio diritto ad una qualifica superiore a quella riconosciuta). (V 3195/76, mass n 381983).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)