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Sez. 2, Sentenza n. 3405 del 05/06/1984 (Rv. 435421 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI E PETITUM" - DEDUZIONE DI UNA NUOVA "CAUSA PETENDI" - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA NOVITÀ O MENO DELLA DOMANDA - POTERE DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435421-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI E PETITUM" - DEDUZIONE DI UNA NUOVA "CAUSA PETENDI" - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA NOVITÀ O MENO DELLA DOMANDA - POTERE DELLA CASSAZIONE.*

Costituisce domanda nuova, improponibile in appello, la deduzione di una nuova causa petendi, la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'Azione ed i termini della controversia. L'accertamento in ordine alla novità o meno della domanda rientra nei poteri della Corte di Cassazione, tenuta ad esaminare direttamente gli Atti processuali, nel caso di denuncia di un vizio in procedendo. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto che, essendosi in primo grado discusso della legittimità di certe opere, realizzate in un edificio condominiale, in rapporto alla maggioranza dei condomini e rispetto ad una determinata servitù di veduta, costituisce domanda nuova in appello quella con la quale la illegittimità delle stesse opere era stata invece dedotta sotto il profilo dell'alterazione del decoro architettonico dell'edificio). (V 5533/81, mass n 416250; (Conf 1470/81, mass n 412138, sulla prima parte; (Conf 1550/79, mass n 397894).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)