Sez. 1, Sentenza n. 3195 del 01/10/1976 (Rv. 381983 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - MUTAMENTO DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI NORME DIVERSE E DIVERSA QUALIFICAZIONE DEGLI STESSI FATTI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (DOMANDA IN PRIMO GRADO DI CONDANNA PER CONCORRENZA SLEALE PER IMITAZIONE SERVILE DI PRODOTTI; DOMANDA IN APPELLO DI CONDANNA PER CONCORRENZA SLEALE PER USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - MUTAMENTO DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI NORME DIVERSE E DIVERSA QUALIFICAZIONE DEGLI STESSI FATTI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (DOMANDA IN PRIMO GRADO DI CONDANNA PER CONCORRENZA SLEALE PER IMITAZIONE SERVILE DI PRODOTTI; DOMANDA IN APPELLO DI CONDANNA PER CONCORRENZA SLEALE PER USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE).*
Non ogni mutamento della causa petendi determina mutamento della domanda, si da renderla improponibile come domanda nuova nel giudizio di appello. Tale effetto si verifica solo quando la diversa causa petendi dedotta innanzi al giudice di secondo grado comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze e situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema d'indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'Azione ed i termini della controversia. Quando, invece, si sia in presenza di una pretesa giudiziale fondata sugli stessi presupposti dedotti in primo grado, e pienamente legittima la richiesta di applicazione di norme diverse, non richiamate innanzi al primo giudice, e resta salvo, comunque, il potere del giudice d'appello di procedere alla esatta qualificazione giuridica del fatto costitutivo posto a fondamento della domanda, inquadrando l'Azione proposta nella tipizzazione legislativa che le e propria. (nella specie, restando immutati i fatti costitutivi in base ai quali era stata chiesta la condanna del convenuto per concorrenza sleale derivante da imitazione servile dei prodotti (art 2598 n 1 cod civ), era stata chiesta in secondo grado l'accoglimento della domanda per essersi il convenuto avvalso di mezzi non conformi alla correttezza professionale - art 2598 n 3 cod civ).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 com. 1, Cod. Civ. art. 2598 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)