Sez. 1, Sentenza n. 1608 del 24/02/1999 Cc. (dep. 15/04/1999) Rv. 213514 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Contenuto delle prescrizioni - Demolizione di fabbricato abusivo - Prescrizione imposta all'affidato - Legittimità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La prescrizione concernente la demolizione di un fabbricato abusivo per il quale vi è stata condanna, esula del tutto dalle prescrizioni che, a norma dell'art.47 dell'ordinamento penitenziario, possono essere imposte all'affidato in prova al servizio sociale. Una simile prescrizione, infatti, è al di fuori dello schema legale, in quanto non riguarda né i rapporti dell'affidato con il servizio sociale, né il genere di vita che dovrà tenere nel corso della misura, né l'astensione da attività illecite e neppure, per analogia, l'adoperarsi in favore della vittima del reato, non essendo quest'ultima individuabile in rapporto alla contravvenzione urbanistica.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)