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Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 09/04/1996 (Rv. 496868 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Occupazione appropriativa - Risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 1996-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496868-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

L'azione del privato, volta ad ottenere il pagamento del valore del bene perduto a seguito di occupazione illegittima e di irreversibile trasformazione di esso in opera pubblica, soggiace al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2947, primo comma, cod. civ., che decorre dalla scadenza del periodo di occupazione legittima, ove in detto periodo l'opera sia stata portata a compimento e nel frattempo non sia intervenuto un provvedimento ablativo che abbia trasferito la proprietà all'ente occupante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)