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Sez. L, Sentenza n. 4920 del 13/08/1981 (Rv. 415675 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - NECESSITA - CONTROVERSIE AGRARIE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1981-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415675-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - NECESSITA - CONTROVERSIE AGRARIE - ESTENSIONE.*

Le controversie agrarie, pur rimanendo devolute alla Competenza delle Sezioni specializzate, sono soggette al rito del lavoro introdotto con la legge 11 agosto 1973 n 533 e pertanto, ai fini della ammissibilita dell'appello, l'atto di impugnazione - sia esso il ricorso previsto dall'art 434 cod proc civ o una citazione a udienza fissa - deve essere depositato presso la cancelleria del giudice adito sul termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, determinandosi, in caso contrario la perdita del diritto all'impugnazione ed il passaggio in giudicato di tale sentenza. (Conf 398/81, mass n 410866; (Conf 6433/80, mass n 410198).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)