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Sez. L, Sentenza n. 1777 del 18/03/1982 (Rv. 419631 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - CONTROVERSIA TRATTATA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON IL RITO DEL LAVORO - IMPUGNAZIONE - FORMA E MODO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419631-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - CONTROVERSIA TRATTATA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON IL RITO DEL LAVORO - IMPUGNAZIONE - FORMA E MODO - CONSEGUENZE.*

Qualora una controversia sia stata trattata con il rito ordinario anziché con il rito del lavoro, l'impugnazione - quale che sia l'oggetto di essa - deve essere proposta con citazione ad udienza fissa da notificare nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., non richiedendosi, ai fini della sua tempestività, l'avvenuto deposito di essa negli stessi termini in cancelleria, in questa ipotesi, il giudice di appello, ove ritenga di essere in presenza di causa rientrante fra quelle soggette al rito del lavoro deve, in applicazione dell'art.439 cod. proc. civ. provvedere ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 426 stesso codice proseguendo la trattazione con il rito del lavoro, tale principio si applica anche alle cause in materia agraria. (Conf 6557/81, mass n 417398; (Conf 4920/81, mass n 415675; (Conf 3638/81, mass n 414257).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)