Sez. 2, Sentenza n. 1274 del 22/01/2007 (Rv. 594380 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Aiuti comunitari - Indebita percezione - Regolamento UE n.2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 - Applicazione alle sanzioni previste da disposizioni comunitarie settoriali e a quelle previste da norme interne - Articolo 3 - Prescrizione - Termine quadriennale - Applicabilità - Limiti - Applicazione della legge nazionale, anche preesistente, che prevede un termine più lungo - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA
In tema di sanzioni amministrative per gli illeciti comunitari, nella specie per indebita percezione di contributi ai produttori di olio di oliva, e con riferimento ai termini di prescrizione, il Regolamento UE del Consiglio nr.2988/95 del 18 dicembre 1995, che ha introdotto una normativa generale allo scopo di "combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari della Comunità", e che si riferisce a tutti gli atti amministrativi delle autorità nazionali o comunitarie miranti a perseguire irregolarità, relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto, prevede, all'articolo 3, n.1, il termine di prescrizione quadriennale. Tale termine è direttamente applicabile dalle autorità nazionali in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie - ivi incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura - salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve (ma non inferiore ai tre anni) o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo. Conseguentemente, per le sanzioni irrogate per indebita percezione di aiuti comunitari ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986 n.898, la disposizione nazionale dell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981 n.689, che prevede un termine di prescrizione superiore a quattro anni, non contrasta con il detto regolamento e deve essere applicata, pur se preesistente alla fonte normativa comunitaria. (Poiché, nella specie, la data di contestazione del fatto della menzionata violazione era quella del 18 febbraio 1997, mentre l'ordinanza ingiunzione era stata emessa il 12 febbraio 2002, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace l'aveva annullata ritenendo che il termine per la definizione della pratica fosse di giorni trenta - secondo l'allora vigente disposizione dell'articolo 2, comma terzo, della legge 7 agosto 1990 n.241-, ed ha deciso nel merito con il rigetto della relativa opposizione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 18/12/1995 num. 2988 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)