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Sez. 6, Sentenza n. 1465 del 10/03/1989 Ud. (dep. 01/02/1990) Rv. 183186 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - RIGETTO OD OMESSO ESAME DELL'ISTANZA DI RIUNIONE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183186-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - RIGETTO OD OMESSO ESAME DELL'ISTANZA DI RIUNIONE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La riunione dei giudizi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sicché il rigetto della relativa istanza e perfino l'omissione di uno specifico provvedimento sull'istanza stessa non è impugnabile con ricorso per Cassazione. (V mass n 172364; (Conf mass n 172343; (Conf mass n 163236; (Conf mass n 149759; (Conf mass n 142350; (Conf mass n 139440).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)