Sez. 6, Sentenza n. 1465 del 10/03/1989 Ud. (dep. 01/02/1990) Rv. 183186 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - RIGETTO OD OMESSO ESAME DELL'ISTANZA DI RIUNIONE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - RIGETTO OD OMESSO ESAME DELL'ISTANZA DI RIUNIONE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La riunione dei giudizi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sicché il rigetto della relativa istanza e perfino l'omissione di uno specifico provvedimento sull'istanza stessa non è impugnabile con ricorso per Cassazione. (V mass n 172364; (Conf mass n 172343; (Conf mass n 163236; (Conf mass n 149759; (Conf mass n 142350; (Conf mass n 139440).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)