Sez. 1, Sentenza n. 4050 del 10/07/1984 (Rv. 436022 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI - CANTIERE - ESECUZIONE DELL'OPERA - CONDOTTA DEI LAVORI - RESPONSABILITÀ DEI DANNI CAGIONATI A TERZI NEL CORSO DEI LAVORI - A CARICO ESCLUSIVAMENTE DELL'APPALTATORE - LIMITE - A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE, IN VIA CONCORRENTE E SOLIDALE, OVVERO IN VIA ESCLUSIVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI - CANTIERE - ESECUZIONE DELL'OPERA - CONDOTTA DEI LAVORI - RESPONSABILITÀ DEI DANNI CAGIONATI A TERZI NEL CORSO DEI LAVORI - A CARICO ESCLUSIVAMENTE DELL'APPALTATORE - LIMITE - A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE, IN VIA CONCORRENTE E SOLIDALE, OVVERO IN VIA ESCLUSIVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Nell'appalto di opera pubblica, l'autonomia dell'appaltatore, pur essendo meno ampia di quella degli appaltatori privati per l'ingerenza dell'amministrazione appaltante (attraverso la nomina obbligatoria del direttore dei lavori ed una sorveglianza intensa e costante), continua, tuttavia, a sussistere in limiti più ristretti, sicché anche l'appaltatore di opera pubblica, di regola, è l'unico responsabile dei danni cagionati a terzi nel corso dei lavori, mentre una responsabilità dell'amministrazione committente resta configurabile, in via concorrente e solidale, allorché il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive della medesima e, in via esclusiva, solo quando l'ingerenza di detta amministrazione abbia compromesso ogni margine di libertà ed autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione ed esecuzione dei lavori. Consegue che, qualora nell'esecuzione di un tale appalto venga abusivamente occupato, su iniziativa dello appaltatore, il terreno di un terzo con materiale di risulta, la responsabilità per i danni relativi non grava sull'amministrazione appaltante, bensì sull'appaltatore, cui, del resto, è rimessa l'organizzazione del cantiere e la valutazione della necessità di occupare temporaneamente i beni privati, al fine di ottenere l'autorizzazione prefettizia (artt. 64 e 65 della legge 25 giugno 1865 n. 2359). (V 3245/83, mass n 428139; (V 6489/80, mass n 410250; (V 1385/77, mass n 385102, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 64, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)