Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 10/06/1987 (Rv. 453669 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - DANNI ARRECATI A TERZI DALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - LIMITI.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - DANNI ARRECATI A TERZI DALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - LIMITI.*
Nell'appalto di opera pubblica, i limiti dell'autonomia dello appaltatore, derivanti dall'obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori, nonché dalla intensa e continua ingerenza della amministrazione appaltante, non fanno venir meno il dovere dello appaltatore medesimo di prendere tutte le iniziative necessarie per la sua corretta attuazione, anche a tutela dei diritti di terzi, né il dovere di controllare gli Atti attraverso i quali si esplica detta ingerenza, contestando, sotto il profilo amministrativo o tecnico, quelli che potrebbero comportare una sua responsabilità per danni arrecati a terzi. (V 4050/84, mass n 436022; (V 3869/80, mass n 407734; (Conf 3245/83, mass n 428139).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 342, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)