Sez. 1, Sentenza n. 3245 del 11/05/1983 (Rv. 428139 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - DANNI PROVOCATI A TERZI DALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE - CONDIZIONI - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - DANNI PROVOCATI A TERZI DALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE - CONDIZIONI - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Nell'appalto di opera pubblica, i limiti dell'autonomia dello appaltatore, derivanti dall'obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori, nonché dalla intensa e continua ingerenza della amministrazione appaltante, non fanno venir meno il dovere dello appaltatore medesimo di prendere tutte le iniziative necessarie per la sua corretta attuazione, anche a tutela dei diritti di terzi, né il dovere di controllare gli Atti attraverso i quali si esplica detta ingerenza, contestando, sotto il profilo amministrativo o tecnico, quelli che potrebbero comportare una sua responsabilità per inadempimento degli obblighi assunti o per danni arrecati a terzi. Anche per detto appalto, pertanto, trovano applicazione i principi generali sulla responsabilità dell'appaltatore per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, potendosi aggiungere a questa responsabilità quella dell'amministrazione, quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite da essa committente, mentre una responsabilità esclusiva di quest'ultima resta configurabile solo quando abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, sì da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione. (V 6489/80, mass n 410250; (V 3869/80, mass n 407734).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)