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Sez. L, Sentenza n. 2987 del 13/05/1982 (Rv. 420897 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - RAPPORTO DEL RELIGIOSO - RINUNCIA ALLA RETRIBUZIONE - CARATTERE VINCOLANTE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE NORME CANONICHE SUL VOTO DI POVERTÀ - IMPROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420897-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - RAPPORTO DEL RELIGIOSO - RINUNCIA ALLA RETRIBUZIONE - CARATTERE VINCOLANTE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE NORME CANONICHE SUL VOTO DI POVERTÀ - IMPROPONIBILITÀ.*

La rinuncia alla retribuzione per lo svolgimento di un'attività obiettivamente lavorativa è espressione di autonomia privata anche quando inerisca all'assunzione del voto di povertà da parte di un religioso - la cui condizione, in rapporto all'associazione religiosa che di detta attività beneficia, non è diversa da quella degli altri cittadini che per motivi diversi pattuiscono, al di fuori della fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato, la gratuità di una prestazione siffatta - e, pertanto, mentre è vincolante se effettivamente e lecitamente voluta, non può ritenersi contraria al principio di eguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione; né, del resto, può porsi una questione di legittimità costituzionale delle norme canoniche (can. 487, 560, 643 C.i.C.) che disciplinano la vita del religioso e in particolare prevedono il voto di povertà, atteso che tali norme non sono recepite ma solo presupposte dall'ordinamento statuale. (V 1588/82, mass n 419397; (V 1624/78, mass n 391020).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)