Sez. 1, Sentenza n. 2465 del 02/10/1979 Ud. (dep. 20/02/1980) Rv. 144412 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - OGGETTO DELLA TUTELA PENALE - LIBERTA DI MOVIMENTO - LIMITI - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - OGGETTO DELLA TUTELA PENALE - LIBERTA DI MOVIMENTO - LIMITI - FATTISPECIE.*
Il bene giuridico della liberta personale, tutelato in via esclusiva dalla norma concernente il sequestro di persona, e leso da qualsiasi apprezzabile limitazione della liberta fisica intesa quale possibilita di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno. E non ha nessun rilievo la circostanza che la vittima riesca successivamente a liberarsi o non faccia alcun tentativo per recuperare la propria liberta di movimento, quando a tal fine deve porre in essere mezzi straordinari e non prontamente attuabili. La nozione del reato non esige, infatti, che il soggetto passivo sia stato posto nell'impossibilita assoluta di recuperare la liberta di movimento, essendo sufficiente che tale impossibilita sia anche soltanto relativa. (nella specie i soggetti passivi, tra cui tre vecchi ed una bambina di tre anni, erano stati, per circa dieci minuti, rinchiusi in un vano munita di finestra distante dal suolo circa tre metri ed e stata ritenuta la sussistenza del reato).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)