diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8721 del 27/03/1981 Ud. (dep. 10/10/1981) Rv. 150427 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ DEL SOGGETTO PASSIVO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150427-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ DEL SOGGETTO PASSIVO - NOZIONE.*

L'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 605 si realizza non solo quando la privazione della libertà di movimento è totale, ma anche quando esiste un ostacolo che il soggetto passivo non sia in grado di eliminare per realizzare la libertà di muoversi. A tal fine sono irrilevanti sia i mezzi adoperati per la privazione della libertà sia la durata della privazione stessa. (Conf mass n 141623; (Conf mass n 144412; (Conf mass n 143870).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)