Sez. 3, Sentenza n. 6091 del 16/03/1988 Ud. (dep. 19/05/1988) Rv. 178422 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - CONDIZIONE LIMITATIVA IMPOSTA ALLA LIBERTÀ DI MOVIMENTO - NECESSITÀ CHE SIA INSUPERABILE - ESCLUSIONE - POSSIBILITÀ DI FUGA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - CONDIZIONE LIMITATIVA IMPOSTA ALLA LIBERTÀ DI MOVIMENTO - NECESSITÀ CHE SIA INSUPERABILE - ESCLUSIONE - POSSIBILITÀ DI FUGA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Il delitto di sequestro di persona, di cui all'art. 605 cod. pen., non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, sia idonea a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione. La possibilità di fuga, in particolare, conferma e non esclude l'esistenza del reato, ove costringa a imprudenti iniziative o a comportamenti elusivi della vigilanza e sia comunque attuabile con mezzi artificiosi di non facile attuazione o con qualsiasi altra condotta che induca la vittima a rinunziarvi nel timore di ulteriori pericoli o danni alla persona. (V mass n 172534; (V mass n 156044; (V mass n 150427; (Conf mass n 144412; (Conf mass n 120847).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)