Sez. 5, Sentenza n. 19079 del 29/09/2005 (Rv. 585393 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Avviso di accertamento - Notifica presso la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, mediante consegna a persona diversa dal destinatario - Mancata menzione delle vane ricerche del destinatario nella relata di notifica - Nullità - Esclusione - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di notificazione dell'atto di accertamento ai fini delle imposte sul reddito, qualora la notifica sia eseguita ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., la consegna dell'atto ad una delle persone ed in uno dei luoghi indicati dalla norma, facendo presumere l'avvenuta vana ricerca del destinatario, rende irrilevante la mancata indicazione nella relata delle ragioni che hanno impedito al messo finanziario di eseguire la notifica a mani del destinatario, essendo tale indicazione prescritta soltanto nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita a mani del portiere.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)