Sez. U, Sentenza n. 1496 del 28/04/1976 (Rv. 380236 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - CONSEGNA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO - MANCATA ATTESTAZIONE DELLE RICERCHE DI QUEST'ULTIMO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - CONSEGNA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO - MANCATA ATTESTAZIONE DELLE RICERCHE DI QUEST'ULTIMO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*
La relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario, nonostante il precetto dell'art 92 legge 18 ottobre 1951, il quale sancisce l'Obbligo di documentazione dell'attivita svolta dall'ufficiale procedente, non deve specificare anche le particolari modalita delle ricerche effettuate ai sensi del secondo comma dell'art 139 cod civ al fine di giustificare la consegna a persona diversa dal destinatario, sicche la semplice constatazione negativa non determina di per se la nullita della notificazione. Deve, percio, ritenersi validamente avvenuta la notificazione, eseguita mediante consegna di copia dell'atto a persona di famiglia, o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, anche se nella relazione di notificazione manchi qualsiasi attestazione delle ricerche del destinatario, tanto piu che, avvenendo la consegna dell'atto nello stesso luogo in cui si sarebbe dovuto trovare il destinatario, puo considerarsi operante la presunzione dell'avvenuta vana ricerca del destinatario medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)