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Sez. 1, Sentenza n. 3806 del 25/02/2015 (Rv. 634435 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Artt. 21, comma 1, lett. a), e 22 del d.lgs. n. 30 del 2005 - Inserimento nella denominazione sociale, in funzione distintiva, del patronimico di un socio corrispondente a marchio già registrato da altri - Divieto - Fondamento - Limiti - Conformità al principio della correttezza professionale - Necessità.
Stato
decisa il 2015-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634435-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)

Ai sensi degli artt. 21, comma 1, lett. a), e 22 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, in quanto, nell'ambito dell'attività economica e commerciale, il diritto al nome subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri. Ne consegue che non è conforme alla correttezza professionale l'inserimento, nella denominazione sociale, del nominativo di uno dei soci, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi, che non sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi offerti, la cui ravvisibilità non può consistere nella sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1 bis, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 2, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 21 com. 1 n. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)