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Sez. 1, Sentenza n. 6021 del 14/03/2014 (Rv. 630508 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Art. 21 del d.lgs. n. 30 del 2005 - Uso in funzione distintiva del proprio patronimico corrispondente a marchio già registrato da altri - Divieto - Fondamento - Conformità ai principi della correttezza professionale - Necessità.
Stato
decisa il 2014-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630508-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)

In materia di marchi, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. l'utilizzazione commerciale del nome patronimico, corrispondente al marchio già registrato da altri, non può avvenire in funzione distintiva, ma solo descrittiva, in quanto l'avvenuta modifica normativa, rispetto alla previsione dell'art. 1-bis del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (con la soppressione dal testo normativo delle parole «e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva»), lascia ferma la necessità che l'uso del marchio debba essere conforme ai principi della correttezza professionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 8 com. 2, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 21, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)