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Sez. 1, Sentenza n. 2613 del 20/09/1971 (Rv. 353742 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALI SUI MOBILI - IN GENERE - CREDITI DEI PROFESSIONISTI ESERCENTI PROFESSIONI LEGALI - GODIMENTO DEL PRIVILEGIO - LIMITI - REQUISITI - COMPETENZE - CALCOLO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1971-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353742-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALI SUI MOBILI - IN GENERE - CREDITI DEI PROFESSIONISTI ESERCENTI PROFESSIONI LEGALI - GODIMENTO DEL PRIVILEGIO - LIMITI - REQUISITI - COMPETENZE - CALCOLO - CRITERI.*

I crediti dei professionisti esercenti professioni legali godono del privilegio previsto dall'art 2751, n 5, cod civ se nascono da prestazioni professionali che si sono concluse nell'ultimo anno, sia che si tratti di crediti per diritti di procuratore sia che si tratti di crediti per onorari di avvocato. I compensi per attivita di procuratore vanno liquidati in riferimento alla tariffa vigente alla data in cui le prestazioni vennero compiute. Dal privilegio sono esclusi i crediti per rimborso di spese anticipate.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)