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Sez. 1, Sentenza n. 9763 del 15/09/1995 (Rv. 494020 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Procuratore legale - Spese anticipate o comunque sostenute nell'esecuzione dell'incarico professionale - Rimborso - Credito - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1995-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494020-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE

Il credito per rimborso delle spese anticipate o comunque sostenute dal procuratore legale nell'esecuzione dell'incarico professionale a lui affidato (come anche il credito per le spese generali di studio, forfettariamente determinate in ragione di una percentuale degli onorari e dei diritti spettanti al professionista ex art. 15 della tariffa forense), non traendo origine da un'attività intellettuale prestata, bensì dal compimento di operazioni materiali per conto e nell'interesse del cliente, non è assimilabile al credito per onorari e non gode del privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2 cod. civ., attesa l'evidente diversità della causa dei crediti in questione e l'impossibilità di applicare la normativa sui privilegi oltre i termini della sua tassativa formulazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)