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Sez. 1, Sentenza n. 3319 del 07/12/1973 (Rv. 367216 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CONDIZIONI - COMPETENZE DI PROCURATORE - INCLUSIONE - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - LIMITI - RIMBORSO DI SPESE ANTICIPATE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367216-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CONDIZIONI - COMPETENZE DI PROCURATORE - INCLUSIONE - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - LIMITI - RIMBORSO DI SPESE ANTICIPATE - ESCLUSIONE.*

I crediti dei professionisti esercenti professioni legali godono del privilegio previsto dall'art 2751, n 5, cod civ se nascono da prestazioni professionali che si sono concluse nell'ultimo anno, sia che si tratti di crediti per diritti di procuratore sia che si tratti di crediti per onorari di avvocato. I compensi per attivita di procuratore vanno liquidati in riferimento alla tariffa vigente alla data in cui le prestazioni vennero compiute. Dal privilegio sono esclusi i crediti per rimborso di spese anticipate. (Conf 2613/71, mass n 353742).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)