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Sez. 1, Sentenza n. 23502 del 07/10/2003 Cc. (dep. 19/05/2004) Rv. 228124 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE | Declaratoria di inammissibilità "de plano" - Ricorso per cassazione per violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. - Interesse - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228124-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE

In tema di ricusazione, qualora il giudice di merito abbia ritenuto la manifesta infondatezza della relativa dichiarazione e ne abbia, di conseguenza, dichiarato l'inammissibilità con provvedimento adottato "de plano", non sussiste, in capo all'istante, interesse a proporre ricorso per cassazione per inosservanza dell'art. 127 cod. proc. pen., previsto per il caso in cui debba rigettarsi la richiesta di ricusazione nel merito, non potendo egli conseguire alcun vantaggio da una decisione di rigetto in luogo di quella di inammissibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)