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Sez. 6, Sentenza n. 1379 del 16/04/1998 Cc. (dep. 19/05/1998) Rv. 210660 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE | Istanza di ricusazione - Manifesta infondatezza - Dichiarazione di inammissibilità da parte del giudice di merito - Ricorso per cassazione - Doglianza concernente la mancata applicazione dell'art. 127 c.p.p. prevista per il caso di ritenuta infondatezza dell'istanza di ricusazione - Interesse all'impugnazione - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210660-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE

In tema di ricusazione, qualora il giudice di merito abbia ritenuto la manifesta infondatezza dell'istanza ed abbia, conseguentemente, dichiarato l'inammissibilità con provvedimento adottato "de plano", non sussiste l'interesse a proporre ricorso per cassazione lamentando la mancata applicazione dell'art. 127 c.p.p., previsto per il caso in cui debba rigettarsi la richiesta di ricusazione nel merito, non potendosi conseguire alcun vantaggio da una decisione di rigetto in luogo di quella di inammissibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)