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Sez. 2, Sentenza n. 27611 del 19/06/2007 Cc. (dep. 12/07/2007) Rv. 239214 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE | Procedimento - Ricusazione manifestamente infondata - Adozione della procedura de plano - Legittimità - Complessità della motivazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239214-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE

Non vi è incompatibilità logica tra la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione, avanzata dall'imputato nei confronti di componenti del collegio, basata su motivi manifestamente infondati, e la circostanza che il provvedimento dichiarativo illustri le ragioni della ritenuta manifesta infondatezza con motivazione complessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)