Sez. 6, Sentenza n. 16544 del 01/03/2007 Ud. (dep. 24/04/2007) Rv. 236478 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Patteggiamento in appello - Dovere del giudice di accertare l'imputabilità del soggetto - Limiti.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
La definizione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. non esime il giudice dalla verifica della imputabilità del soggetto, e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 cod. proc. pen., qualora le parti alleghino elementi concreti su tale aspetto ovvero essi emergano "ictu oculi" dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)