Sez. 6, Sentenza n. 3823 del 20/02/1998 Ud. (dep. 26/03/1998) Rv. 211943 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Accertamento - Ambito - Imputabilità del soggetto - Dovere del giudice di accertarla - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
L'applicazione della pena su richiesta delle parti non comporta soltanto la verifica da parte del giudice delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., ma anche l'accertamento della imputabilità del soggetto e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 cod. proc. pen.. Perché ricorra tale dovere occorre però che le parti alleghino elementi concreti su tale aspetti oppure che essi emergano "ictu oculi" dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)