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Sez. 3, Sentenza n. 19733 del 08/04/2010 Ud. (dep. 25/05/2010) Rv. 247191 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE | Accertamento - Richiesta di parte - Necessità - Esclusione - Possibilità del giudice di procedervi d'ufficio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247191-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE

L'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato non necessita della richiesta di parte, ma può essere compiuto anche d'ufficio dal giudice del merito allorché vi siano elementi per dubitare dell'imputabilità. (Fattispecie nella quale il giudice d'appello, pur riconoscendo come "bizzarro" il comportamento dell'imputato, aveva respinto una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante espletamento di perizia sulla capacità di intendere e di volere poiché risultava tardiva la produzione documentale a sostegno della richiesta ex art. 603 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)