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Sez. 2, Sentenza n. 464 del 22/02/1971 (Rv. 350077 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350077-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Qualunque sia il titolo o la ragione per cui taluno e parte in un processo, sia tale partecipazione necessaria o facoltativa, volontaria o coatta, legittima o arbitraria, ove nel corso del giudizio, anziche chiedere l'estromissione o rimettersi ai provvedimenti del giudice, faccia propria la causa di alcuna delle parti ed assuma attiva posizione di contrasto verso altre parti, deve anche nei suoi confronti funzionare il principio della soccombenza ai fini dell'attribuzione delle spese del giudizio. (V 2105'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)