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Sez. 2, Sentenza n. 277 del 14/01/1997 (Rv. 501712 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA | Requisiti - Apparenza della servitù - Sufficienza - Manifestazione di volontà negoziale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501712-01

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA

La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ha per presupposto che due fondi, appartenenti in origine allo stesso proprietario, siano stati posti da lui in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio l'uno rispetto all'altro atta a integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale, ed, inoltre, che tale situazione sia stata mantenuta allorché i due fondi abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto. Pertanto, requisito per l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia non è una manifestazione di volontà negoziale diretta alla sua costituzione, ma la sua apparenza, cioè l'esistenza di segni visibili, che si concretino in opere permanenti necessarie per l'esercizio della servitù, rivelatrici della sua esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1061

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)