Sez. 2, Sentenza n. 2721 del 11/09/1972 (Rv. 360383 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La Costituzione di una servitu per destinazione del padre di famiglia ha per presupposto che due fondi, appartenenti in origine allo stesso proprietario, siano stati posti da lui in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare de facto il contenuto di una servitu prediale, ed inoltre che tale situazione sia stata mantenuta allorche i due fondi abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto. In sostanza, requisito per lo acquisto della servitu per destinazione del padre di famiglia non e una manifestazione di volonta negoziale diretta alla sua Costituzione, ma la sua apparenza, e cioe l'esistenza di segni visibili che si concretino in opere permanenti le quali costituiscano il mezzo necessario per l'Esercizio della servitu e rivelino esteriormente, in modo non equivoco, la sua esistenza. L'apprezzamento di tale requisito, comportando indagini di fatto, spetta al giudice di merito e rimane insindacabile in Sede di legittimita, se correttamente e adeguatamente motivato. (Conf 567'70, mass n 345659).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)