Sez. L, Sentenza n. 14566 del 27/12/1999 (Rv. 532532 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Titolarità di pensione integrata al minimo - Attribuzione del diritto a rendita svizzera di vecchiaia per coniugi - Riscossione da parte del solo coniuge del pensionato - Rilevanza ai fini del riassorbimento del trattamento integrato erogato in Italia - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
L'attribuzione al titolare di pensione integrata al minimo del diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi prevista dalla legge previdenziale svizzera, senza che il pensionato abbia richiesto per sè la corresponsione di metà di tale rendita ai sensi dell'art. 22 della legge federale svizzera sull'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, non può essere considerata come reddito del pensionato per la determinazione della soglia oltre la quale per l'ordinamento italiano questi non avrebbe più diritto all'integrazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)